La Corte di Giustizia Europea valuta la cittadinanza italiana iure sanguinis

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis attraversa un momento cruciale davanti alla giustizia comunitaria dopo la decisione della Corte Costituzionale di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). Mediante l’Ordinanza n. 147/2026, la Consulta ha sospeso il giudizio di costituzionalità sulla controversa Legge 74/2025 per formulare una questione pregiudiziale sulla compatibilità del nuovo articolo 3-bis della Legge 91/1992 con gli articoli 9 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e 20 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Questa pietra miliare processuale, impulsata dalla difesa tecnica diretta dall’avvocata Graciela Cerulli, trasferisce il dibattito sui diritti fondamentali della diaspora al massimo tribunale di Lussemburgo.

L’origine del rinvio: la causa C-816/26 e la difesa della diaspora

La controversia comunitaria, registrata a Lussemburgo sotto la causa C-816/26, nasce da una strategia processuale progettata per salvaguardare i diritti dei discendenti di fronte a restrizioni legislative sopravvenute. Il procedimento principale è nato presso il Tribunale di Campobasso attraverso il giudizio interposto dai fratelli argentini A.L.A e J.L.A, rappresentati in prima istanza dall’avvocata Graciela Cerulli, socia fondatrice di Studio Cerulli Arena.

Nell’esaminare la causa, la giudice Rossella Casillo ha emesso l’Ordinanza n. 40/2026 contestando la costituzionalità della Legge 74/2025 (proveniente dalla conversione del Decreto-Legge 36/2025), la quale pretendeva di limitare in modo drastico la trasmissione generazionale della cittadinanza. Durante la successiva udienza pubblica davanti alla Corte Costituzionale, la difesa orale a carico dell’avvocato Marco Mellone ha sostenuto la necessità imperiosa di interpellare i giudici di Lussemburgo prima di validare un regime che recide diritti consolidati.

La Consulta ha accolto tale impostazione ed ha emesso l’Ordinanza n. 147/2026, sospendendo il procedimento interno. Con questo passo, il contenzioso sulla riforma migratoria italiana ha superato l’ambito puramente statale per situarsi nel quadro del diritto sovranazionale dell’Unione Europea. Chi desideri approfondire gli argomenti dibattuti in sede giudiziaria può consultare la sessione in questa analisi in diretta dell’udienza costituzionale.

Compatibilità dell’articolo 3-bis con gli articoli 9 TUE e 20 TFUE

La questione pregiudiziale rimessa dalla Corte Costituzionale interroga direttamente se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE si oppongano a una normativa nazionale che configura un’esclusione originaria all’acquisizione della nazionalità rispetto a persone nate all’estero, prima dell’entrata in vigore di detta riforma, che possiedano un’altra nazionalità.

Il nucleo del conflitto giuridico risiede nella intrinseca relazione tra la cittadinanza di uno Stato membro e la cittadinanza europea:

  • Articolo 9 del TUE: questo precetto consacra il principio di uguaglianza democratica di tutti i cittadini dell’Unione, garantendo che nessuna persona soggetta all’ordinamento comunitario sia privata arbitrariamente dello statuto derivato dai suoi vincoli giuridici fondamentali.
  • Articolo 20 del TFUE: stabilisce la cittadinanza dell’Unione come uno statuto fondamentale conferito a ogni persona che possieda la nazionalità di uno Stato membro, attribuendo libertà essenziali come la libera circolazione, il diritto di residenza e la protezione diplomatica internazionale.

Sebbene la giurisprudenza comunitaria tradizionalmente riconosca che la definizione delle condizioni di acquisizione e perdita della nazionalità corrisponde alla competenza esclusiva di ogni Stato membro, sentenze emblematiche della CGUE (come le sentenze Rottmann, Tjebbes e Wiener Landesregierung) hanno stabilito un limite invalicabile: gli Stati devono esercitare detta potestà rispettando pienamente il diritto dell’Unione Europea e il principio di proporzionalità.

L’articolo 3-bis della Legge 91/1992 stabilisce una preclusione indiscriminata che spoglia de facto migliaia di persone del loro status civico senza una valutazione individualizzata né ponderazione delle conseguenze materiali che detta privazione comporta sui loro diritti comunitari.

La natura dichiarativa dello status civitatis di fronte alla retroattività

Uno dei pilastri dogmatici che sostengono la difesa giuridica dei discendenti è la natura strettamente dichiarativa del riconoscimento della cittadinanza italiana. Secondo la tradizione giuridica italiana e la reiterata dottrina della Corte Suprema di Cassazione, la condizione di cittadino iure sanguinis si acquisisce in modo automatico nell’istante stesso della nascita, sempre che la catena di trasmissione biologica non si sia interrotta per una rinuncia volontaria o naturalizzazione estintiva precedente dell’ascendente.

Ciò implica che i pronunciamenti giudiziali o le iscrizioni consolari non creano il diritto dal momento della sentenza, ma constatano formalmente una qualità giuridica preesistente. Nel tentare di considerare che coloro che sono nati all’estero con un’altra nazionalità non abbiano mai acquisito la cittadinanza italiana, la Legge 74/2025 incorre in una retroattività distruttiva dello status civitatis, violando la sicurezza giuridica e la fiducia legittima.

Per superare questo tipo di barriere e garantire un expediente solido, risulta indispensabile esaminare minuziosamente tanto i requisiti per cittadinanza italiana per discendenza quanto l’adeguata legalizzazione e congruenza dei documenti per la cittadinanza italiana per discendenza. La solidità probatoria delle partite di stato civile è la base tecnica che sostiene la permanenza e imprescrittibilità di detto status di fronte a modifiche legislative ostili.

Concetto giuridico: confronto tra i regimi

Concetto giuridico Regime storico della Legge 91/1992 Impatto preteso dalla Legge 74/2025 Contestazione davanti alla CGUE (Causa C-816/26)
Nascita del diritto Automatico al momento della nascita (ex tunc). Condizionato e limitato a due generazioni in assenza di residenza. Violazione dell’acquisizione originaria e diritti connessi dell’Unione.
Efficacia del riconoscimento Dichiarativa: comprova uno status preesistente e imprescrittibile. Costitutiva occulta: elimina il diritto per mancanza di pratica precedente. Inconsapevolezza dello status civico consolidato senza esame individualizzato.
Effetto del possesso di un’altra nazionalità Pienamente compatibile; ammissione generale della doppia cittadinanza. Motivo di esclusione o preclusione per i nati fuori dall’Italia. Incompatibilità con il libero sviluppo della cittadinanza dell’Unione (Art. 20 TFUE).
Carattere temporale Vigenza temporale senza retroattività sulla nascita biologica. Applicazione retroattiva a nati prima della promulgazione. Rottura del principio di proporzionalità e certezza del diritto comunitario.

Il procedimento a Lussemburgo e le implicazioni per i giudizi in corso

Con la notifica inoltrata il 26 agosto 2026 nella causa C-816/26, la Segreteria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha aperto formalmente la fase scritta del procedimento pregiudiziale. In virtù dell’articolo 23 dello Statuto del Tribunale e dell’articolo 51 del suo Regolamento di Procedura, è stato concesso un termine improrogabile di due mesi e dieci giorni (70 giorni in totale) affinché le parti coinvolte presentino le loro allegazioni scritte.

Durante questo periodo chiave, la causa rimane aperta non solo alle parti originarie del contenzioso a Campobasso, ma anche all’intervento formale dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, della Commissione Europea e di altre istituzioni comunitarie abilitate. Le posizioni che fisseranno questi attori determineranno il peso interpretativo della questione pregiudiziale sull’equilibrio competenziale tra sovranità statale e cittadinanza europea.

Per i richiedenti che stanno attualmente tramitando la loro cittadinanza per via giudiziale in Italia, questo scenario conferma la necessità di sostenere i processi con il massimo rigore processuale:

  • I tribunali ordinari italiani che conoscono di ricorsi per via giudiziale o per mancanza di turno consolare possono ordinare la sospensione delle loro cause per pregiudizialità comunitaria, preservando intatti i diritti dei ricorrenti fino a quando la Corte non risolva.
  • Le pretese formalizzate giudizialmente rimangono tutelate di fronte al consolidamento di interpretazioni restrittive della pubblica amministrazione italiana.
  • La via giudiziale si ratifica come l’unico strumento processuale efficace per contrastare l’inoperanza consolare e sottoporre la validità della riforma al controllo di legalità costituzionale e comunitario.

Strategia giuridica e tutela effettiva con Studio Cerulli Arena

Il cammino verso la chiarificazione dei diritti della discendenza italiana esige una difesa tecnica specializzata in Diritto Internazionale Privato e contenzioso transfrontaliero. Lo studio internazionale Studio Cerulli Arena accumula più di 50 anni di traiettoria ininterrotta assistendo la comunità italiana nel mondo, con una struttura binazionale consolidata attraverso le sue sedi principali a Buenos Aires (dal 1972) e Milano (dal 1989).

Con un team direttivo guidato dall’avvocata Graciela Cerulli, protagonista diretta nelle istanze che hanno elevato questo dibattito davanti alla Corte Costituzionale e alla Corte, lo studio gestisce procedimenti integrali a distanza senza esigere lo spostamento fisico dell’interessato in territorio italiano. Questa modalità di lavoro a distanza permette di gestire in modo integrale ogni tappa del processo, dalla ricostruzione e rettifica di partite di stato civile complesse fino alla rappresentanza legale davanti ai tribunali competenti e la successiva iscrizione della cittadinanza nei registri civili comunali.

L’apertura del dibattito a Lussemburgo conferma che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è una concessione dipendente da riforme congiunturali, ma uno status originario tutelato da principi rettori dell’Unione Europea. L’articolazione di una difesa rigorosa continua a essere la via indispensabile per proteggere il lascito civile delle famiglie nella diaspora.